martedì 12 febbraio 2013

Amministratore di sostegno: una questione aperta

Nei giorni scorsi è pervenuta la risposta da parte del Tribunale di Crema relativa all'impossibilità di riprendere a breve il percorso di lavoro previsto dal Protocollo approvato a causa delle gravi difficoltà che il tribunale sta vivendo.
Al fine di tenere alta l'attenzione su questo tema molto delicato e prioritario, riportiamo il testo del documento approvato dall'Assemblea dei Sindaci del 22 Novembre 2012 e trasmesso con nota a firma del Sindaco del Comune di Crema al Presidente del Tribunale di Crema, al Direttore Generale dell'ASL di Cremona e al Presidente della nostra azienda Comunità Sociale Cremasca.

 Assemblea dei Sindaci – 22 Novembre 2012
Documento distrettuale per l’Amministrazione di Sostegno
L’applicazione della legge n. 6 del 9 gennaio 2004, “Misure di protezione per le persone prive in tutto o in parte di autonomia” con l’introduzione di una nuova misura di protezione giuridica e una nuova figura, l’Amministratore di sostegno, coinvolge in maniera costante e significativa i Comuni del Distretto Cremasco, chiamati ad esercitare il ruolo di Amministratori di Sostegno.
Nella maggior parte dei casi questo ruolo viene attribuito al Sindaco o all'Assessore ai Servizi Sociali.
Nel dicembre 2011 è stato sottoscritto il “Protocollo operativo in tema di Amministrazione di Sostegno” tra il Tribunale Ordinario di Crema, il Comune di Crema, quale ente capofila del Distretto Cremasco, l’Azienda Speciale Consortile Comunità Sociale Cremasca,  l’A.S.L della Provincia di Cremona. Il Protocollo si poneva l’obiettivo di condividere informazioni e definire  procedure uniformi nella gestione dell’istituto, garantendo orientamento verso la totalità degli utenti ed accompagnamento per gli soggetti  in situazione di particolare difficoltà.   


Regione Lombardia nel documento di sintesi della consultazione pubblica sul nuovo Patto per il Welfare lombardo (DGR n. 4296/12) evidenzia la necessità di potenziare le esperienze promosse dal volontariato, in particolare dall'associazionismo familiare, nell'attivazione degli Amministratori di Sostegno.
In considerazione del fatto che l’istituto dell’Amministratore di Sostegno si sta diffondendo sempre più e che la prassi in atto per la designazione sta diventando insostenibile e di frequente incompatibile con le  funzioni assistenziali che l’ente locale, per propria competenza istituzionale, deve garantire a chi si trova in condizione di fragilità, si evidenzia la necessità che gli Enti coinvolti condividano un concreto impegno per porre in atto azioni  mirate a:  
  1. dare  attuazione al dispositivo normativo ex art. 3 L.6/2004 “Scelta dell’Amministratore” affinché da parte del  Tribunale  venga esperito l’iter necessario alla ricognizione e all’individuazione dei  familiari in grado di assolvere al ruolo di Amministratore di Sostegno;
  2. dare  esecuzione  al citato  protocollo per giungere alla costituzione dell’Albo degli  Amministratori di sostegno, attraverso azioni formative e di sensibilizzazione; nello specifico si individua nell’ufficio di Protezione Giuridica dell’ASL, il  punto di riferimento al per tali percorsi;
  3. coinvolgere e attivare collaborazioni con l’Ordine degli Avvocati, ritenuto interlocutore qualificato in materia di Amministrazione di Sostegno, nonché possibile risorsa competente per situazioni di particolare complessità;
  4. attivare sinergie con  il privato sociale, il terzo settore e con altri soggetti della comunità civile,  per un loro maggiore coinvolgimento nei percorsi di tutela delle persone, valorizzando esperienze già in atto sul nostro territorio.
Per affrontare le tematiche evidenziate in termini costruttivi e operativi, si valuta importante ripristinare un gruppo di lavoro interistituzionale, che assuma mandato di  programmare, organizzare e realizzare le azioni  individuate.
Lo spirito della collaborazione tra soggetti coinvolti per la definizione di scelte condivise deve essere prevalente rispetto all’adempimento di atti che spostano il problema su altri livelli istituzionali o rispetto all’accettazione passiva di disposizioni che, seppur legittime, rischiano di mettere a repentaglio lo spirito stesso dell’istituto che prevede azioni di accompagnamento, di vicinanza e di tutela attenta della persona in condizione di fragilità.   

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